Con la legge di bilancio 2020 sono state prorogate anche per quest'anno le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.
1. CHE COS'E'?
L'agevolazione consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES ed è concessa quando si eseguono interventi che migliorano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le detrazioni, inoltre, spettano anche per:
- l'acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori di sostituzione di impianti esistenti;
- l'acquisto di generatori d'aria calda a condensazione;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Tali detrazioni, che vanno ripartite in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l'intervento di riqualificazione energetica riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato. La condizione indispensabile per fruire di questo tipo di agevolazione fiscale è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di essi) esistenti, di qualunque categoria catastale (anche se rurale) compresi quelli strumentali per l'attività di impresa o professionale.
L'agevolazione, quindi, può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri, invece, spetta nella misura del 50%.
Nello specifico, dal 1° gennaio 2018, la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (se, invece, oltre ad essere in classe A sono dotati anche di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%);
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
1.1 Interventi condominiali
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste regole, tempi e misure diverse. Per le spese sostenute dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2021 si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70% o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che sitrovano, invece, nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta.
2. COME OTTENERE LA DETRAZIONE
Per richiedere l'agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
- attestato di prestazione energetica (APE) finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi. D'altro canto l'APE non è richiesto per i seguenti interventi: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, acquisto e posa in opera di schermature solari, installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale), acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
Occorre effettuare, inoltre il pagamento con bonifico bancario o postale (a meno che l'intervento non sia realizzato nell'ambito dell'attività di impresa). Nel modello di versamento vanno assolutamente indicati:
- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato l'intervento).
Infine, entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere telematicamente all'ENEA la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica (APE).
Per gli interventi condominiali che consentono le maggiori detrazioni la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione delle prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 26 giugno 2015.
3. A CHI SPETTA
Possono usufruire della detrazione per riqualificazione energetica tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito di'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento. In particolare sono ammessi all'agevolazione fiscale:
- le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
- i contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
I titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazioni solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizion della loro attività di impresa. Tra le persone fisiche, invece, possono fruire dell'agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali) e gli inquilini (coloro che hanno l'immobile in comodato).
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purchè sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) e il componente dell'unione civile;
- il convivente more uxorio non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi nè titolare di un contratto di comodato.
4. PER QUALI INTERVENTI
Gli interventi per i quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali sono diversi. Con il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto del 7 aprile 2008) sono stati individuati i seguenti interventi ammessi all'agevolazione fiscale:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
- interventi sull'involucro degli edifici;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Provvedimenti successivi, inoltre, hanno esteso l'agevolazione ad altri interventi, tra cui:
- acquisto e posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
5. MODELLO & ISTRUZIONI
Per comunicare l'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari scarica il seguente modello PDF. Qualora avessi bisogno di istruzioni per la compilazione clicca qui.
6. GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
Qualcosa non ti è ancora chiaro? Hai bisogno di un approfondimento? Scarica la guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" in formato PDF.